FORMAZIONE 4.0

Formazione 4.0

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un credito d’imposta per la formazione 4.0 destinato alle aziende che investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Industria 4.0. 

La legge n. 160 del 2019, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0” e, in particolare, di quelli concernenti gli investimenti in beni strumentali, in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative e in formazione 4.0, offrendo un’importante opportunità per le aziende.

 

Attività ammissibili

Sono ammissibili ai fini dell’accesso al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 quali:

• big data e analisi dei dati;

• cloud e fog computing;

• cyber security;

• sistemi cyber-fisici;

• prototipazione rapida;

• sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;

• robotica avanzata e collaborativa;

• interfaccia uomo macchina;

• manifattura additiva;

• internet delle cose e delle macchine;

• integrazione digitale dei processi aziendali.

Progetto di formazione

Le attività formative dovranno essere applicate in determinati ambiti:

Vendita e marketing, e le attività di formazione potranno essere relative a:

 acquisti; commercio al dettaglio; commercio all’ingrosso; gestione del magazzino; servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerca di mercato;

Informatica, in questo caso le voci ammesse possono essere, ad esempio:

 analisi di sistemi informatici; elaborazione elettronica dei dati; formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi.

Tecniche e tecnologie di produzione, in cui si contano 88 voci, tra cui:

 robotica; sistemi di comunicazione; tecnologie delle telecomunicazioni, idraulica, ingegneria meccanica, lavorazione della lamiera, saldatura, siderurgia, climatizzazione, distribuzione del gas, elettronica delle comunicazioni, ingegneria del controllo.

 

Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza,l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative

È agevolabile il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0 sia come «discente» che come «docente» o «tutor», limitatamente alle ore o alle giornate di formazione.

 Costo aziendale: Retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione ed eventuali indennità di trasferta per i corsi fuori sede.

Inoltre sono comprese:

  • le spese generali indirette
  • le spese per materiali e forniture
  • l’attività di certificazione contabile.

 

I destinatari delle attività formative sono:

 il personale dipendente;

 i lavoratori con contratto di apprendistato;

 gli altri collaboratori legati all’impresa da contratti diversi da quelli di lavoro subordinato o di apprendistato. In particolare, a questi ultimi, è consentita la partecipazione alle attività formative ma non vengono considerati ai fini del calcolo del credito d’imposta.

Utilizzo del Credito d’Imposta

Il credito d’imposta:

è utilizzabile esclusivamente in compensazione (D.Lgs. 241/97, art. 17) con mod. F24, presentato attraverso i canali telematici dell’AdE, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi subordinatamente all’avvenuta certificazione dei costi;

va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo;

non è soggetto né al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU (L.244/2007, art. 1, c. 53) né a quello generale annuo dei 700.000 euro (L. 388/2000, art. 34);

non concorre a formare la base imponibile Ires/Irpef e Irap né rileva ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi passivi (Tuir, art. 61) e di quello generale (Tuir, art. 109, c. 5);

È concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dagli aiuti di Stato.

Una volta determinato il costo lordo relativo alla formazione del personale dipendente, rapportato alle ore di formazione, dovrà essere applicata una percentuale, individuata in base alle dimensioni aziendali, allo scopo di quantificare la misura del credito d’imposta.

Le percentuali sono le seguenti:

 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le piccole imprese;

 40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le medie imprese;

 30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le grandi imprese.

 



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